In molti si chiedono cosa dice la normativa dell’APE sociale qualora il disabile deceda: ecco cosa cosa accade in questo caso.
L’indennità APE social prevede diverse agevolazioni per i lavoratori, tra cui una misura di anticipo pensionistico per coloro che sono caregiver ufficiali di un parente di primo grado o di un coniuge al quale è stata riconosciuta una disabilità grave.
Mentre nel 2023 la richiesta poteva essere inviata da coloro che avevano compiuto 63 anni d’età, a partire dal 2024, la misura spetta solo a coloro che hanno compiuto 63 anni e 5 mesi. In pochi sanno che la normativa è chiara anche nei casi in cui il familiare disabile venga meno. Di seguito, scopriamo cosa accade in questo caso e se si ha diritto all’agevolazione.
APE sociale: il diritto decade se muore il disabile? Facciamo chiarezza
I beneficiari di Ape Sociale per assistenza a un parente disabile si chiedono cosa potrebbe succedere se dopo il riconoscimento del diritto venissero meno la convivenza o il disabile stesso venisse a mancare. In questo caso, gli viene revocato il diritto o questo è acquisito irreversibilmente sino alla pensione di vecchiaia?
La normativa in realtà è molto chiara a riguardo. E’ bene sapere che, secondo la Circolare Inps 100/2017 l’APE sociale decade solo se il beneficiario ottiene una pensione anticipata (es. pensione a 64 anni). Il diritto decade anche qualora si perda la residenza in Italia o se si svolgono attività lavorative subordinate, esenti da imposizione fiscale.
Dunque nel caso in cui il disabile venisse meno non verrebbe revocata l’agevolazione. Naturalmente, quando si compila la richiesta di accesso al diritto, il disabile deve essere in vita. Difatti, qualora il parente con handicap venga meno prima che si ottenga la pensione anticipata, allora il beneficiario perde il diritto all’assegno previdenziale.
Di conseguenza, l’INPS comunica che il diritto a pensione anticipata viene meno in quanto il parente assistito è deceduto prima della decorrenza dell’assegno. È bene sapere che l’APE sociale spetta a diverse categorie di lavoratori. Nel dettaglio:
- Lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione;
- Coloro che assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di secondo grado con handicap grave;
- Lavoratori dipendenti ed autonomi con un riconoscimento dell’invalidità civile superiore o uguale al 74%;
- Dipendenti addetti alle cd. attività gravose da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento;
- Lavoratori dipendenti addetti ai lavori usuranti;