Fino a due anni di congedo straordinario. Si ha diritto a un’indennità pari alla retribuzione dell’ultimo mese di lavoro prima del congedo.
La legge consente ai lavoratori di avere ben due anni di congedo straordinario, ricorrendo determinate condizioni. Si tratta di un beneficio di legge che, però, in pochi conoscono fino in fondo. Andiamo a vedere, allora, cosa dice la legge e chi può, effettivamente, godere di questa possibilità.
Durante il congedo straordinario, il lavoratore ha diritto a un’indennità pari alla retribuzione dell’ultimo mese di lavoro prima del congedo. Questa misura, riservata ai dipendenti, è un provvedimento fondamentale per una vasta platea di cittadini che potranno così svolgere un importante ruolo nella società.
Come ben sappiamo, infatti, la Legge n. 104 del 1992 è un pilastro del welfare italiano, offrendo varie agevolazioni per le persone disabili e i loro familiari, in particolare nel contesto lavorativo. Questa normativa è particolarmente rilevante per chi assiste un parente con handicap grave, permettendo l’accesso a benefici specifici come il congedo straordinario.
Grazie a questa misura, i lavoratori dipendenti possono prendersi un periodo retribuito di assenza dal lavoro per assistere un parente con disabilità grave. Questo congedo può durare fino a un massimo di due anni durante l’intera vita lavorativa del dipendente.
Per patologie invalidanti si intendono patologie acute o croniche che causano una riduzione o perdita dell’autonomia personale, temporanea o permanente, patologie acute o croniche che richiedono assistenza continua o frequenti monitoraggi clinici e strumentali, patologie che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario, patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva che necessitano del coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la potestà.
Chi è che ha diritto al congedo straordinario fino a due anni? Sicuramente il coniuge convivente o partner dell’unione civile convivente, o convivente di fatto del disabile grave. Anche il genitore del disabile, anche se non convivente, in caso di mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti del coniuge o del convivente. Anche i figli conviventi del disabile, se i soggetti precedenti non sono presenti, sono deceduti o soffrono di patologie invalidanti.
Inclusi nella possibilità fratelli o sorelle conviventi del disabile grave, in mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti delle persone sopra indicate. Infine, anche parenti o affini entro il terzo grado, convivente, in mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti dei soggetti sopra elencati.
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